Firma EDAS - Procura semplice o notarile
- Data 08 Feb 2022
Con la Circolare nr. 5/2022 Prot. 53349/RU l'ADM chiarisce finalmente i casi nei quali è richiesta la procura scritta in forma libera per la sottoscrizione degli E-DAS ed i casi per cui è richiesta la procura notarile.
In sintesi:
- Procura scritta in forma libera nel caso di procura ad un soggetto preposto o dipendente in via esclusiva e stabilmente operante presso il deposito
- Procura notarile per soggetti terzi non rientranti nella precedente casistica
In quest'ultimo caso l'ADM precisa che:
"Sul soggetto delegato alla sottoscrizione dell’e-DAS, l’UD competente effettuerà i controlli sulla sussistenza dei requisiti soggettivi richiamati dall’art. 25, comma 6-bis, del TUA, in quanto nel sostituirsi al titolare della licenza rappresentato, il predetto delegato esplica funzioni che si sostanziano in un esercizio indiretto della gestione del deposito."
La scelta del sistema "firma digitale remota" semplifica molto il processo di firma degli E-DAS in quanto i documenti vengono firmati con unica firma intestata ad una persona fisica della software house.
Questa metodologia è stata tuttavia scartata in fase di analisi dei nostri applicativi, in quanto eravamo consapevoli che, prima o poi, sarebbe stato escluso dall'ADM proprio per le responsabilità che sottendono all'apposizione della firma digitale.
Ricordiamo, infatti, che questa tipologia di firma digitale ha lo stesso valore della firma autografa.
Sin dall'inizio del progetto dell'E-DAS abbiamo progettato e commercializzato un sistema proprietario di firma automatica che utilizza i dispositivi di firma in possesso dei soggetti operanti all'interno dell'azienda.
La nuova Circolare ADM non impatta dunque in nessun modo sull'uso dei nostri applicativi.
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